File:Lapide annonaria di Carlo di Borbone, Portici, Napoli.jpg

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Italiano: Lapide annonaria di Carlo di Borbone

Essa ricorda un grave abuso che si commetteva, nei tempi passati, a danno dei produttori e venditori di Portici, Resina, Torre del Greco e Cremano, da parte dei signori appaltatori del dazio di consumo, i quali, non contenti di gravare sui tributi locali con il cosiddetto «diritto di Piazza» o «di mercato», che esigevano sulle vendite fatte nel comune, avevano trovato conveniente per loro far corrispondere tale diritto anche per le vendite che si effettuavano fuori dei confini comunali. In tal modo un contadino che vendeva, ad esempio, una «salma» di fagioli fuori paese, era sottoposto al diritto di piazza come se l'avesse venduta a Portici, Resina o Torre. Da tale abuso nacque il bisogno di un ricorso al Sovrano, che senza indugio emanò un suo decreto (10 dicembre 1750) con cui rendeva giustizia immediata, sopprimendo gli abusi e proibendo le esazioni arbitrarie, e comminava una penale di 100 ducati per ogni infrazione. Il testo del decreto è in latino; ne riportiamo la versione: Carlo per la grazia di Dio, Re delle Due Sicilie e di Gerusalemme, infante delle Spagne - Duca di Parma, di Piacenza e di Castro - Grande Principe ereditario di Etruria - Toscana - Decreta da parte della Sua Reale Maestà e del suo tribunale della Reale Camera, che stante ai reclami di parecchie persone, prodotti contro gli imprenditori delle tasse sulle piazze o dei diritti gabellarii dei Comuni di Torre del Greco, di Resina, di Portici e di Cremano per l'indebita esazione delle merci altrove comperate, discussosi l'affare nella regia Camera ai primi di dicembre del 1750 - fu ordinato che ciascuno dei Comuni della Torre del Greco, di Portici e di Cremano e per loro gli assuntori del diritto di piazza si astenessero dall'indebita esazione suaccennata - Detto diritto di piazza per i carretti, le some inclusivamente, e per tutti i veicoli di passaggio per i predetti casali, ed ivi si riscuoteranno le gabelle e gli utili per i generi importati tanto dai cittadini, quanto dagli stranieri, purché non siano stati contrattati per vendita o per compera nei medesimi Comuni; nel quale caso il diritto di piazza per la detta contrattazione si esigerà dai forestieri in tanto ed in ragione dei diritti non eccedenti quelli dell'istrumento del regio fisco dell'anno 1737, foglio decimo e bando 1738 foglio 13 capitolo sesto, cioè quattro grana per ciascun carro, di due grana per qualsiasi carretto ovvero peso, ossia salma dei generi dei vicini, o dei venditori dell'estero nei casali predetti, ed eccettuate le erbe o foglie verdi provenienti dalle paludi napoletane, le quali si debbono ritenere immuni da qualsiasi pubblico decreto nelle sopradette università, soggette ai presenti decreti, sotto le pene per gli amministratori e gli assuntori dei detti diritti di piazza ed a tutti i contravventori di cento ducati, in qualunque modo esclusiva- mente ad arbitrio della Regia Camera, con ordine di erigersi una marmorea lapide nelle piazze di quelle dette università con iscrizione del decreto predetto, affinché sia a tutti noto. Dalla rota o tribunale - il regio fisco - Scarola agente - E trattatosi detto affare di nuovo in questo tribunale ai 15 del passato febbraio, corrente anno 1751, fu ordinato eseguirsi il suddetto preindicato decreto per il di cui effetto si è formata la seguente tariffa, cioè: per ogni carro di vettovaglia e commestibili, che di ogni altro genere di roba si contratti da forestieri, comprando o vendendo in ciascuno dei detti comuni - grana - 4 per ogni carretta, secondo il numero delle sacca grana - 2 per ogni carico di soma a seconda delle sacca - grana - 2 con trattarsi o ritenersi franche ed immuni, ossia senza tassa di gabella, tutte le some di verdura, che dalle paludi di questa città (Napoli) si portano a vendere in detti Casali. Pertanto col presente decreto si ordina e si comanda che da oggi in avanti per esecuzione de' suddetti decreti, i suaccennati Casali e loro affittatori del diritto di piazza debbono astenersi di esigere altri diritti o tasse sotto qualsiasi titolo, fuorché i notati nella prestabilita tariffa; e cioè sotto le comminate pene, e così si eseguisca detta legge, se vuolsi tener cara la regia grazia. Data in Napoli dalla regia camera superiore il giorno 30 del mese di aprile 1751 - Il regio fisco - D. Matteo De Ferrante. M.C.D. - Francesco Vergas Maciucca - Domenico Antonio - Scarola - Agente.

Questo bando o decreto fu colà posto, appunto perché quella casetta servì come prima residenza della Dogana e Ufficio comunale di Portici. (B. Ascione)
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